Neutralità della Rete: la proposta italiana in contrasto con le regole europee?

Neutralità della Rete: la proposta italiana in contrasto con le regole europee?

Il presidente dell’AGCOM Angelo Marcello Cardani è stato audito in Senato sul Disegno di Legge in materia di “fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti”, meglio noto come DDL Quintarelli dal nome del primo firmatario. Leggendo attentamente il testo dell’intervento, ci troviamo di fronte ad una critica piuttosto severa, ma soprattutto pubblica perché avvenuta nelle aule della ottava Commissione al Senato, seppur silenziata da tutti i giornali del settore.

Il primo pesante ammonimento del Presidente Cardani è che questa iniziativa legislativa non può non inquadrarsi nell’ambito del dibattito europeo. E del resto, come io stesso ebbi modo di evidenziare in un articolo apparso su Key4biz lo scorso luglio, l’iniziativa italiana – perorata tra gli altri dall’Onorevole Quintarelli – non deve essere in nessun caso una “fuga in avanti”, in quanto non può essere in contrasto con le norme europee promananti dal Regolamento UE n. 2015/2120 (c.d. “Telecom Single Market”) e nemmeno può contraddire gli Orientamenti del BEREC, adottati il 25 agosto 2016 e che hanno valore di raccomandazione per la fase attuativa.

Non c’è da stupirsi se ogni punto critico sollevato dal Presidente Cardani riguardi una divaricazione costante e continua tra il confuso testo della proposta di legge Quintarelli e le regole europee vigenti in materia di accesso alla rete Internet. Cardani infatti ha dichiarato che “Tale circostanza potrebbe fare emergere incertezze in fase applicativa e portare all’insorgere di contenziosi. Sarebbe pertanto auspicabile valutare l’allineamento delle definizioni con quanto già previsto dal Regolamento UE”.

Sostanzialmente si tratta di un testo che si allontana dalle definizioni di Bruxelles, a volte si contraddice da solo, ed in più punti crea fragilità al sistema stesso confondendo i poteri dell’Agcom con quelli dell’Autorità Antitrust.

Stupisce che è proprio nel campo definitorio che si trovano i nodi giuridici peggiori che potevamo aspettarci, perché nella vacuità di cosa debba intendersi per “accesso ad internet”, piuttosto che nella superficialità che emerge dalla proposta di regolazione dei servizi specializzati, si forma un convincimento tecnico ad abbandonare questa proposta di legge tanto ambiziosa quanto peregrina.

Come Assoprovider, Associazione dei Provider Indipendenti siamo da sempre a favore di una regolazione seria e consapevole della neutralità della rete e per questo sentiamo forte il dovere di intervenire, soprattutto se convocati nelle sedi istituzionali, e di proporre emendamenti a questa iniziativa che afferisce il nostro settore e lo fa gravandoci di adempimenti inutili ed inopportuni, lasciando spazio per fraintendimenti e liti giudiziarie. Non è questo, del resto, quello che avrebbero voluto i firmatari della proposta di legge, ne sono certo, avendo conosciuto l’Onorevole Quintarelli fin da quando era presidente di AIIP ed io il segretario generale. C’è una volontà genuina di fare le cose, ma sarebbe importante farle correttamente e anche noi, come rappresentanti dei Provider italiani, chiediamo di essere auditi in quanto rappresentanti delle aziende che si intendono regolare.

Vale la pena riprendere ed elencare adesso i macrotemi sollevati da Cardani anche se potrebbero indurre a cestinare piuttosto che ad emendare il testo giuridico in analisi al Senato. Ad avviso di chi scrive, potrebbe essere interessante anche un’analisi di quello che Cardani NON ha detto (es. assenza di regolazione dei motori di ricerca e degli Over The Top, veri gatekeeper distruttori di ogni neutralità). Oppure, analizzare l’impatto di una modifica surrettizia della direttiva sul commercio elettronico in materia di responsabilità dell’ISP che appare una diretta conseguenza di un testo confuso e male interpretabile. Pur tuttavia vorrei riservarmi questo argomento per un articolo successivo.

In coda a questa analisi, interesserà sicuramente ai tecnici, una breve disamina dei punti sollevati dal Presidente Cardani, nella convinzione che non esauriscono in modo alcuno le criticità che si evincono dal DDL in oggetto, e certamente non esauriscono le tematiche critiche rilevate da Assoprovider sul testo del disegno di legge.

  • Nel testo del DDL, si definisce indirettamente l’“accesso ad internet” o il “servizio internet” in modo che non coincide con le definizioni date dal Regolamento UE che definisce il “servizio di accesso a internet”. Sarebbe pertanto auspicabile un allineamento delle definizioni, onde evitare incertezze in fase applicativa.
  • Tutto l’articolato del DDL dovrebbe rimandare a quanto già previsto dalla normativa UE in materia di trasparenza al fine di garantire l’attuazione di misure di vigilanza e controllo proporzionate, efficaci ed uniformi a livello europeo.
  • Nel Disegno di Legge si fanno riferimenti sbagliati ed in contrasto con la normativa UE per quanto concerne i servizi specializzati, con riferimento alla fornitura di servizi a valore aggiunto e alla possibilità di commercializzare servizi differenti dal servizio di accesso ad Internet, ingenerando confusione tra chi offre tali servizi che potrebbero non necessariamente essere degli ISP.
  • Il DDL impone limitazioni temporali stringenti in capo al regolatore per l’individuazione di requisiti minimi di QoS (60 giorni), ciò che potrebbe non essere rispondente all’esigenza di garantire una disciplina efficace. Sembrerebbe pertanto più opportuno prevedere che l’AGCOM conduca annualmente una verifica circa la necessità di imporre livelli minimi di qualità (sulla rete fissa) e, in caso di esito positivo, provveda di conseguenza.
  • Il DDL Quintarelli cerca di separare il potere sanzionatorio in caso di violazione sulla trasparenza dell’offerta commerciale da quello sull’ingannevolezza della pubblicità informativa della medesima offerta e potrebbe dar luogo ad un’area grigia in cui risulterebbero non perfettamente definiti i confini delle competenze tra le due Autorità.
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